Ordinanza 190/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IArelazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 190/1983 · Corte costituzionale: relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80
della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo
1982 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di
Quaglia Michele, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 in
relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella
parte in cui tale complesso normativo sottopone a sanzione penale
l'importazione di modica quantità di sostanze stupefacenti e
psicotrope, prevedendo una pena edittale uguale a quella comminata per
l'importazione di quantità non modica, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Considerato che identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere