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Ordinanza 190/1983 ECLI:IT:COST:1983:190 Generato dall'IA

Ordinanza 190/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 190/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 190/1983 · Corte costituzionale: relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella

Parole chiave

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importazione di stupefacenti infrazione grave alla lstup commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti imposta sull'importazione traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'importazione di quantità non modica, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80

della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo

1982 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di

Quaglia Michele, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1983;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 in

relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella

parte in cui tale complesso normativo sottopone a sanzione penale

l'importazione di modica quantità di sostanze stupefacenti e

psicotrope, prevedendo una pena edittale uguale a quella comminata per

l'importazione di quantità non modica, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n.

685, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere