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Ordinanza 189/1983 ECLI:IT:COST:1983:189 Generato dall'IA

Ordinanza 189/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 189/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1982 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Sega

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 189/1983 · Corte costituzionale: 1982 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Sega

Parole chiave

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sostanze soggette a restrizione coltivazione di canapa fabbricazione di stupefacenti distruzione delle colture utilizzazione agricola inquinamento d'origine agricola

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 Cost.
art. 3 della Costituzione
sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80

della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 2 luglio

1982 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Sega

Giacomo iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e

80 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non distinguono

tra coltivazione e produzione di quantità modiche e non modiche di

sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 Cost.

Considerato che identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n.

685, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere