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Ordinanza 188/1983 ECLI:IT:COST:1983:188 Generato dall'IA

Ordinanza 188/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 188/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 188/1983 · Corte costituzionale: 88 e 497

Parole chiave

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rinvio del dibattimento procedura pendente durata eccessiva del procedimento inattività successiva alla sospensione ritardo ingiustificato dell'azione penale sospensione del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
di lunga durata sopravvenuta all'imputato, in riferimento all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497

cod. proc. pen. (Infermità di mente sopravvenuta all'imputato -

Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento) promosso

con ordinanza emessa il 6 novemhre 1981 dal Tribunale di Mantova nel

procedimento penale a carico di Boletti Enzo iscritta al n. 15 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 122 del 1982;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Mantova con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497

c.p.p. nella parte in cui non dispongono la sospensione del

procedimento e quindi della prescrizione in caso di infermità fisica

di lunga durata sopravvenuta all'imputato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Considerato che analoga questione è già stata ritenuta

inammissibile con ord. n. 98/1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497 c.p.p. sollevata

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere