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Ordinanza 187/1983 ECLI:IT:COST:1983:187 Generato dall'IA

Ordinanza 187/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 187/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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un giudice che abbia un interesse meramente politico alla controversia,

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Ordinanza 187/1983 · Corte costituzionale: un giudice che abbia un interesse meramente politico alla controversia,

Parole chiave

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ricusazione di pubblici ministeri revoca dell'opposizione esclusione del dibattimento pubblico decisione di carattere prevalentemente politico ricorso sui diritti politici eliminazione dei candidati
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52

cod. proc. civ. (Astensione e ricusazione del giudice) promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Lepori Agostino ed altri e la S.p.a.

Montepolimeri ed altra iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1982;

visti l'atto di costituzione di Lepori Agostino ed altri e l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983, il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52

c.p.c., nella parte in cui consentono l'astensione e la ricussione di

un giudice che abbia un interesse meramente politico alla controversia,

in riferimento agli artt. 21 e 101 Cost..

Considerato che il giudice a quo non fa propria l'interpretazione

delle norme denunziate né sostiene che tale sia il diritto vivente, ma

assume che essa è quella accolta dal Presidente del Tribunale di

Milano;

che la questione appare quindi sollevata per tuziorismo e si

configura come eventuale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. sollevata

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere