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Ordinanza 185/1983 ECLI:IT:COST:1983:185 Generato dall'IA

Ordinanza 185/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 185/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il TAR dell'Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

Regesto Legislator

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Ordinanza 185/1983 · Corte costituzionale: 5, secondo

Parole chiave

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retroattività permesso di dimora retroattivo disciplina urbanistica rendita di invalidità retroattiva zona soggetta a ulteriore pianificazione legge sulla pianificazione territoriale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma

secondo, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10

(vincoli di inedificabilità) promossi dal Tribunale amministrativo

regionale dell'Emilia-Romagna con cinque ordinanze emesse il 9 novembre

1977 e con due ordinanze emesse il 25 marzo 1977, rispettivamente

iscritte ai nn. 325, 326, 327, 328, 329, 473 e 474 del registro

ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 175 e 230 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Nadotti Emilio e di Bocchi Priamo

e Pietro e gli atti di intervento del Presidente della Regione

Emilia-Romagna;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il TAR dell'Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 -

recante, tra l'altro, norme provvisorie in materia urbanistica - in

quanto detta disposizione, stabilendo che i vincoli urbanistici (di cui

al primo comma) sono efficaci anche se previsti in programmi di

fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata in vigore

della legge, prende in considerazione e disciplina situazioni

giuridiche verificatesi anteriormente alla data suddetta, con ciò

contravvenendo al principio generale della legislazione statale di

irretroattività delle norme giuridiche.

Considerato che peraltro la suddetta disposizione, già impugnata

per gli stessi motivi dal medesimo TAR con una precedente ordinanza, è

stata da questa Corte dichiarata costituzionalmente illegittima con la

sentenza n. 91 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione

Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 - già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 91 del 1982 - sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia- Romagna con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere