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Ordinanza 183/1983 ECLI:IT:COST:1983:183 Generato dall'IA

Ordinanza 183/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 183/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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primo e secondo, della legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle

Regesto Legislator

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art. 700 c.p; Ordinanza 183/1983 · Corte costituzionale: 349 (Modificazioni alle

Parole chiave

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assegno bancario impugnazione della cancellazione stralcio dai ruoli ammortamento di titoli di credito protesto sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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art. 700 c.p
1979 provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi

primo e secondo, della legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle

norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari) promosso con

ordinanza emessa il 28 maggio 1979 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel

procedimento civile vertente tra Falchini Piero e la Cassa di Risparmio

di Firenze iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che il Pretore di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del 28

maggio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 12, primo e

secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui

non prevede anche per gli assegni bancari, erroneamente o

illegittimamente protestati, la procedura di cancellazione dal

bollettino ufficiale dei protesti, come previsto per le cambiali ed i

vaglia cambiari;

che nel giudizio de quo il Pretore, aveva già emesso il 7 aprile

1979 provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ordinando la non

pubblicazione del protesto di un assegno bancario di lire 15.000.000.

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per

difetto di legittimazione del giudice a quo a sollevarla, in quanto una

volta che il Pretore abbia provveduto d'urgenza ai sensi dell'art. 700

c.p.c. e sia, come nella specie, incompetente a proseguire nella

trattazione della - causa di merito, la questione sollevata non

esercita più alcuna influenza sulla decisione del giudizio de quo, che

si è già esaurito con l'accoglimento del provvedimento d'urgenza

(cfr. sent. n. 186/1976 di questa Corte);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo della legge 12

giugno 1973, n. 349 (modificazioni alle norme sui protesti delle

cambiali e degli assegni), sollevata dal Pretore di Borgo San Lorenzo

con ordinanza 28 maggio 1979, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere