Ordinanza 183/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAprimo e secondo, della legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 700 c.p; Ordinanza 183/1983 · Corte costituzionale: 349 (Modificazioni alle
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi
primo e secondo, della legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle
norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari) promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1979 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel
procedimento civile vertente tra Falchini Piero e la Cassa di Risparmio
di Firenze iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1979;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il Pretore di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del 28
maggio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 12, primo e
secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui
non prevede anche per gli assegni bancari, erroneamente o
illegittimamente protestati, la procedura di cancellazione dal
bollettino ufficiale dei protesti, come previsto per le cambiali ed i
vaglia cambiari;
che nel giudizio de quo il Pretore, aveva già emesso il 7 aprile
1979 provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ordinando la non
pubblicazione del protesto di un assegno bancario di lire 15.000.000.
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per
difetto di legittimazione del giudice a quo a sollevarla, in quanto una
volta che il Pretore abbia provveduto d'urgenza ai sensi dell'art. 700
c.p.c. e sia, come nella specie, incompetente a proseguire nella
trattazione della - causa di merito, la questione sollevata non
esercita più alcuna influenza sulla decisione del giudizio de quo, che
si è già esaurito con l'accoglimento del provvedimento d'urgenza
(cfr. sent. n. 186/1976 di questa Corte);
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo della legge 12
giugno 1973, n. 349 (modificazioni alle norme sui protesti delle
cambiali e degli assegni), sollevata dal Pretore di Borgo San Lorenzo
con ordinanza 28 maggio 1979, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere