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Ordinanza 18/1983 ECLI:IT:COST:1983:18 Generato dall'IA

Ordinanza 18/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 18/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Prendin

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Ordinanza 18/1983 · Corte costituzionale: 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Prendin

Parole chiave

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incapacità di lavoro nozione di malattia professionale assicurazione infortuni sul lavoro accesso alla professione perdita di lavoro usuale perdita di lavoro per intemperie
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre

1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Prendin

Giuseppe ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 186 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del

25 agosto 1982.

Visti gli atti di costituzione di Prendin Giuseppe ed altro e

dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella all. 4 al d.P.R. 9

giugno 1975, n. 482, nella parte in cui non prevede l'indennizzabilità

della ipoacusia da rumori causata da lavorazioni diverse da quelle

contemplate in tabella;

considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 140 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza

n. 24 del 1982;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti motivi

nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio

convincimento;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Pretore di Milano con ordinanza in data 18 settembre 1981 (r.o.

186/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere