Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 179/1983 ECLI:IT:COST:1983:179 Generato dall'IA

Ordinanza 179/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 179/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Del Rio Franco e la S.p.a.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 179/1983 · Corte costituzionale: nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Del Rio Franco e la S.p.a.

Parole chiave

Generato dall'IA
compensazione ed assistenza ai passeggeri rimborso delle spese di trasporto multe non pagate reati contro le pubbliche comunicazioni credito contestato contenzioso dell'assicurazione invalidità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 576 del

d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) promosso con

ordinanza emessa il 17 giugno 1978 dal Giudice conciliatore di Parma

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Del Rio Franco e la S.p.a.

Autocamionale della Cisa iscritta al n. 440 del registro ordinanze

1978 e pubblicata della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del

1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin;

ritenuto che il giudice conciliatore del Comune di Parma, con

ordinanza emessa il 17 giugno 1978, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n.

420 (sulla disciplina della circolazione stradale), in riferimento agli

artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, che infatti,

stando all'ordinanza stessa, la norma impugnata (nella parte in cui

dispone che "chiunque si trovi sprovvisto di biglietto", in una

autostrada a pagamento, "è tenuto a pagare il pedaggio previsto per la

classe del suo veicolo, calcolato dalla più lontana stazione")

priverebbe l'interessato della possibilità di provare l'effettiva

percorrenza autostradale e determinerebbe una disparità di trattamento

rispetto alla disciplina dei viaggi sulle ferrovie dello Stato;

e che nel giudizio si è costituita fuori termine la Società

Autocamionale della CISA; ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta

impugnativa, in quanto rivolta a denunciare la pretesa illegittimità

costituzionale di una norma regolamentare, priva della forza e del

valore propri delle leggi e degli atti equiparati.

Considerato che la predetta eccezione dev'essere accolta, in

quanto l'atto in questione contiene, come già risulta

dall'intitolazione di esso, il "regolamento per l'esecuzione del testo

unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale":

regolamento al quale il testo unico approvato con il d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, fa espresso riferimento in varie sue disposizioni, e che

il Consiglio dei ministri ha deliberato dopo aver udito il parere del

Consiglio di Stato".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n.

420, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal giudice conciliatore del Comune di Parma,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere