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Ordinanza 177/1983 ECLI:IT:COST:1983:177 Generato dall'IA

Ordinanza 177/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 177/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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in modo rilevante "sull'eventuale compimento del termine prescrizionale

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen, art. 69 cod. proc. pen, artt. 159 cod. pen; Ordinanza 177/1983 · Corte costituzionale: in modo rilevante "sull'eventuale compimento del termine prescrizionale

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico inattività successiva alla sospensione proroga della carcerazione preventiva rinvio del dibattimento durata ragionevole del procedimento sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen.
art. 69 cod. proc. pen
ricusazione del giudice", o dell'art. 69 cod. proc. pen.
artt. 159 cod. pen
legittimità costituzionale degli artt. 159 cod. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen.

(sospensione del corso della prescrizione) e dell'art. 69 cod. proc.

pen. (provvedimenti nella dichiarazione di ricusazione) promosso con

ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal Pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Torlonia Alessandro ed altri, iscritta

al n. 945 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 18 ottobre

1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 112 Cost. - dell'art. 159

cod. pen., "nella parte in cui la sospensione del corso della

prescrizione dei reati non è prevista nei casi di giudizi di

ricusazione del giudice", o dell'art. 69 cod. proc. pen. "nella parte

in cui tale norma non riconnette alla sospensione del processo la

sospensione della prescrizione del reato: adducendo che, nella specie,

la sospensione del processo, verificatasi per oltre sei mesi

nell'attesa che fosse concluso il giudizio di ricusazione, inciderebbe

in modo rilevante "sull'eventuale compimento del termine prescrizionale

del reato contravvenzionale contestato agli imputati";

e che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo nel senso della non fondatezza.

Considerato che il giudice a quo prospetta in sostanza alla Corte

una decisione di accoglimento additivo in materia penale, destinata ad

integrare la serie dei casi - tassativamente previsti dal primo comma

dell'art. 159 cod. pen. o dalle particolari disposizioni di legge, cui

fa espresso richiamo l'articolo medesimo - di "sospensione del corso

della prescrizione";

e che, per altro, una pronuncia del genere eccede i poteri

spettanti alla Corte medesima, per le ragioni indicate - da ultimo -

nella sentenza n. 71 di quest'anno.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 159 cod. pen. e 69 cod. proc.

pen., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 112 Cost.,

sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere