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Ordinanza 174/1983 ECLI:IT:COST:1983:174 Generato dall'IA

Ordinanza 174/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 174/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

Regesto Legislator

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art. 4 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 174/1983 · Corte costituzionale: 3 e

Parole chiave

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cessazione delle prestazioni licenziamento del pubblico dipendente sospensione della rendita d'invalidità diritti a pensione impieghi nella pubblica amministrazione divieto di esercizio della professione

Disposizioni normative citate

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art. 4 Cost
relazione all'art. 4 Cost., successivamente dichiarandola
art. 3 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 8

luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336,

concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici

ex combattenti ed assimilati) nel testo modificato con la legge di

conversione 14 agosto 1974, n. 355 promosso con ordinanza emessa il 14

aprile 1976 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul

ricorso proposto da Panazzolo Fernando contro il Provveditorato agli

studi di Torino, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 1977;

udito, nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

4 Cost., dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974,

n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente

norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex

combattenti ed assimilati") nel testo modificato dalla legge di

conversione 14 agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante

modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati");

che in tale ordinanza si assume che il divieto posto dall'art 6

suddetto, al personale collocato a riposo con benefici

combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o

gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la

conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi attribuiti

prima della pubblicazione del citato decreto-legge n. 261- salvo la

rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto, ma

senza possibilità di essere riammessi in servizio sarebbe in contrasto

con gli artt. 3 e 4 Cost.;

considerato che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1976, ha

già ritenuto che la retroattività di detta disposizione ha valide

ragioni giustificative ed ha dichiarato non fondata la questione, in

relazione all'art. 4 Cost., successivamente dichiarandola

manifestamente infondata con le ordinanze n. 29 del 1978 e n. 189 del

1982;

che non vengono addotte ragioni nuove che inducano a diversa

decisione, neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art.

3 Cost., giacché le disparità prospettate nell'ordinanza di

rimessione attengono a situazioni manifestamente differenziate perciò

non comparabili alla stregua del principio di uguaglianza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261

("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati"), così come modificato dalla legge di conversione 14

agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni del

decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge

24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello

Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere