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Ordinanza 169/1983 ECLI:IT:COST:1983:169 Generato dall'IA

Ordinanza 169/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 169/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Iscrizione all'albo dei ragionieri

Regesto Legislator

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artt. 348 cod. pen, art. 25 Cost; Ordinanza 169/1983 · Corte costituzionale: del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Iscrizione all'albo dei ragionieri

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato violazione dei doveri professionali reati contro i doveri d'ufficio e professionali divieto dell'abuso di diritto mancanza di disciplina sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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artt. 348 cod. pen
disposto degli artt. 348 cod. pen.
art. 25 Cost
principio di tassatività della fattispecie penale di cui all'art. 25
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 348

del codice penale (Abusivo esercizio di una professione) e dell'art. 1

del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Iscrizione all'albo dei ragionieri

- Attività), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 e 28 aprile 1979

dal Pretore di Orvieto nei procedimenti penali a carico di Focarelli

Sandro e Prosperini Roberto, iscritte ai nn. 519 e 520 del registro

ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 237 del 29 agosto 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di

Focarelli Sandro e di Prosperini Roberto, entrambi imputati del reato

di esercizio della professione di ragioniere senza essere iscritti

nell'albo, il Pretore di Orvieto, con ordinanze del 20 e 28 aprile 1979

(in G.U. n. 237 del 29 agosto 1979, reg. ord. n. 519 e 520 del 1979),

sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 348 cod. pen. e 1 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068,

in quanto quest'ultimo indicava in modo troppo generico le attività

riservate agli iscritti all'albo, il che sembrava in contrasto col

principio di tassatività della fattispecie penale di cui all'art. 25

Cost.;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri negando

la fondatezza della questione;

che le parti private non si sono costituite.

Considerato che i due giudizi vanno riuniti per l'identità della

questione sollevata;

che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad

es. sentt. n. 42 del 1972 e 27 del 1961), il principio di tassatività

della fattispecie penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.,

deve considerarsi rispettato anche se il legislatore nel descrivere il

fatto - reato usi non già termini di significato rigorosamente

determinato ma anche espressioni meramente indicative o di rinvio alla

pratica diffusa nella collettività in cui l'interprete opera,

spettando a questo ultimo di determinarne il significato attraverso il

procedimento ermeneutico di cui all'art. 12, primo comma, delle

Preleggi;

che, nel caso di specie, a definire il significato dell'impugnato

art. 1 d.P.R. n. 1068 del 1953 concorre l'elencazione di attività

proprie della professione di ragioniere, contenuta nello stesso

articolo, nonché, in via integrativa, l'interpretazione sistematica

delle disposizioni dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (oggi

sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), relativo alla

rappresentanza e difesa davanti alle commissioni tributarie, e

dell'art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in materia di

rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici

finanziari;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n.87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 348 cod. pen. e 1 d.P.R. 27

ottobre 1953 n. 1068, sollevata dal Pretore di Orvieto con le ordinanze

in epigrafe in riferimento all'art. 25 secondo comma Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere