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Ordinanza 166/1983 ECLI:IT:COST:1983:166 Generato dall'IA

Ordinanza 166/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 166/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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preliminare il rilievo che la questione è manifestamente inammissibile

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 166/1983 · Corte costituzionale: preliminare il rilievo che la questione è manifestamente inammissibile

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia non comprovata reati contro la sfera personale riservata corrispondenza con il difensore divieto di molestie uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
il reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) commesso per mezzo del
art. 3 Cost
sollevava in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
art. 3 della Costituzione
pertanto sembrava in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 339, primo

comma, del codice penale (Minaccia anonima - Circostanze aggravanti),

promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1976 dal Pretore di Assisi

nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 22 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n.66 del 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale contro ignoti per

il reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) commesso per mezzo del

telefono in danno di Giacometti Laura, il Pretore di Assisi, con

ordinanza dell'11 novembre 1977 (in G.U. n. 66 del 9 marzo 1977),

sollevava in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 339, primo comma, cod. penale, richiamato dal

cpv. del cit. art. 612;

che, secondo il Pretore, detta norma, non estendendo le circostanze

aggravanti da essa previste al fatto commesso per mezzo del telefono,

determinava un'irrazionale disparità di trattamento rispetto ai casi

in cui l'azione delittuosa era posta in essere con un atto scritto e

pertanto sembrava in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede

dichiararsi l'inammissibilità della questione o, nel merito,

l'infondatezza.

Considerato che, a parte ogni rilievo sulla pretesa del giudice a

quo secondo cui la Corte dovrebbe estendere con la sua pronuncia una

circostanza aggravante ad un caso non previsto dalla legge, è

preliminare il rilievo che la questione è manifestamente inammissibile

per irrilevanza;

che infatti, essendo ignoti gli autori del reato, il giudice deve

pronunciare sentenza di non doversi procedere per tale causa, poiché

in questo caso il termine di cui all'art. 124, primo comma, cod. penale

decorre dal momento in cui l'offeso acquista piena conoscenza della

persona che lo ha commesso;

che, nell'ipotesi in esame il termine predetto non è decorso,

sicché non ricorre l'alternativa da cui l'ordinanza di rimessione ha

ritenuto di poter dedurre la rilevanza della questione;

che, pertanto, come si è già detto, la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 339, primo comma, cod. penale, sollevata dal

Pretore di Assisi con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art.

3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere