Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 165/1983 ECLI:IT:COST:1983:165 Generato dall'IA

Sentenza 165/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 165/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

di Enna nel procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio Emanuele

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 40 della Costituzione; Sentenza 165/1983 · Corte costituzionale: di Enna nel procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio Emanuele

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 40 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 40 della Costituzione
dell'art. 40 della Costituzione anche lo sciopero non avente finalità

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 504 del

codice penale (coazione della pubblica autorità mediante serrata o

sciopero), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1979 dal Pretore

di Enna nel procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio Emanuele

ed altri, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja;

:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio

Emanuele ed altri, imputati del reato di coazione della pubblica

autorità mediante sciopero (art. 504 cod. penale), essendosi astenuti

dal loro lavoro di dipendenti della Banca d'Italia per protestare

contro l'emissione di un mandato di cattura nei confronti del vice

direttore generale e del governatore della Banca, il Pretore di Enna,

con ordinanza del 23 aprile 1979 (in G.U. n. 237 del 29 agosto 1979;

reg. ord. n. 517 del 1979) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 504 cit., nella parte in cui punisce

l'astensione collettiva dal lavoro per protesta contro la pubblica

autorità, anche quando essa non sia idonea ad ostacolare diritti o

poteri nei quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranità

popolare, per contrasto con gli artt. 3 e 40 della Costituzione. Il

pretore motivava la sua ordinanza riportandosi alla sentenza di questa

Corte n. 290 del 1974.

Le parti non si costituivano né interveniva la Presidenza del

Consiglio dei ministri.

:

La questione sollevata dal Pretore di Enna è fondata.

Va ricordato che con sentenza 27 dicembre 1974 n. 290 questa Corte

ha dichiarato parzialmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e

40 Cost., l'art. 503 cod. penale, il quale puniva lo sciopero per fini

non contrattuali, nella considerazione che rientra nella previsione

dell'art. 40 della Costituzione anche lo sciopero non avente finalità

economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento

costituzionale ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio

dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità dello Stato.

La medesima ratio ricorre per il reato in esame, previsto dal

successivo art. 504 cod. penale.

Infatti le due fattispecie si differenziano soltanto per un

elemento il quale, sotto l'angolo visuale che qui interessa, non ha

alcun rilievo, in quanto concerne la natura del movente del reo e

consiste per l'art. 503 nel fine politico e per il cit. art. 504

nell'intento di costringere l'Autorità a dare od omettere un

provvedimento ovvero di influire sulle deliberazioni di essa. Ma, sotto

ogni altro profilo, le fattispecie suindicate coincidono, in quanto

l'azione è la medesima e si realizza analogamente mediante lo sciopero

dei lavoratori: sciopero che nelle due ipotesi veniva penalmente

vietato nella logica dell'ordinamento economico-giuridico dello Stato

fascista, ossia di un assetto costituzionale autoritario e repressivo

di ogni libertà, nel quale non era consentita al lavoratore un'attiva

partecipazione alla vita nazionale mediante il ricorso al suddetto

strumento tipicamente democratico.

Rovesciati però i principi di fondo di quella logica mediante la

Costituzione repubblicana, che ha espressamente riconosciuto a favore

dei lavoratori il diritto di sciopero (art. 40), anche l'art. 504 cod.

penale non può non rimanerne fortemente influenzato.

Intuitivamente, anche nell'ipotesi considerata, il diritto di

sciopero non è ammesso senza limitazioni, ma il suo esercizio va

coordinato con gli altri beni costituzionalmente protetti, sicché la

previsione dell'art. 504 risulta illegittima solo parzialmente, come la

ricordata sentenza ha ritenuto rispetto al cit. art. 503 cod. penale;

rimane pertanto illecito lo sciopero diretto a sovvertire l'ordinamento

costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei

poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Ed è appena il caso di soggiungere che spetta al giudice ordinario

accertare, nella multiforme varietà dei casi concreti, quando

ricorrano tali limiti e pertanto la condotta dell'imputato continui a

costituire illecito penale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 504 cod. penale

nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di

costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo

scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia

diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o

ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si

esprime la sovranità popolare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere