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Ordinanza 158/1983 ECLI:IT:COST:1983:158 Generato dall'IA

Ordinanza 158/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 158/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimenti civili riuniti vertenti tra Calegari Margherita ed altra e

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 158/1983 · Corte costituzionale: procedimenti civili riuniti vertenti tra Calegari Margherita ed altra e

Parole chiave

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indennità di anzianità calcolo delle annualità elargizione per giubileo durata della rendita di invalidità indennità giornaliera differita sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
l'art. 3 Cost., nel presupposto che la condizione dettata dalla norma
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

1 marzo 1968, n. 151 (Indennità premio di fine servizio) promosso con

ordinanza emessa il 28 dicembre 1977 dal Pretore di Genova nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Calegari Margherita ed altra e

INADEL, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978;

visti l'atto di costituzione di Calegari Margherita ed altra e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il Pretore di Genova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n.

151 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità premio

di fine servizio ai lavoratori dipendenti assistiti dall'INADEL

dimissionari con meno di 25 anni di servizio per preteso contrasto con

l'art. 3 Cost., nel presupposto che la condizione dettata dalla norma

impugnata crei una discriminazione ingiustificata a danno dei predetti

dipendenti rispetto agli impiegati civili dello Stato.

Considerato che analoga questione è stata già dichiarata non

fondata con la sentenza n. 46 del 28 gennaio 1983;

che non vengono prospettati e non sussistono motivi tali da indurre

la Corte a discostarsi da detta giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza emessa dal

Pretore di Genova il 28 dicembre 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere