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Ordinanza 157/1983 ECLI:IT:COST:1983:157 Generato dall'IA

Ordinanza 157/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 157/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del d.l. 2 marzo 1974, n. 39, concernente norme per il miglioramento di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 157/1983 · Corte costituzionale: del d.l. 2 marzo 1974, n. 39, concernente norme per il miglioramento di

Parole chiave

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diritti di accesso privilegiati discriminazione economica uguaglianza nella legge arbitrio nella legislazione motivo legale d'esclusione accesso alla professione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
114, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter della

legge 16 aprile 1974, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 2 marzo 1974, n. 39, concernente norme per il miglioramento di

alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) promosso con

ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore di Reggio Emilia, nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Gabbi Desolina ed altri e

l'INPS, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978.

Visti l'atto di costituzione di Gabbi Desolina e dell'INPS e l'atto

di intenento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter

della legge 16 aprile 1974, n. 114, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Considerato che la norma è denunciata nella parte in cui essa

farebbe decorrere il diritto a pensione dal passaggio alla gestione

speciale a quella generale, anziché dal primo giorno successivo a

quello della presentazione della domanda;

che, peraltro, il giudice a quo non fa propria tale interpretazione

della norma, ma la prospetta come meramente eventuale;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 ter della legge 16 aprile 1974,

n. 114, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere