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Ordinanza 145/1983 ECLI:IT:COST:1983:145 Generato dall'IA

Ordinanza 145/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 145/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1976 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Festa

Regesto Legislator

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Ordinanza 145/1983 · Corte costituzionale: 1976 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Festa

Parole chiave

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rendita d'invalidità della previdenza professionale estinzione della rendita d'invalidità malattia professionale incapacità lavorativa attestata indennità giornaliera di malattia sospensione delle indennità di disoccupazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre

1976 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Festa

Antonia ed altri e l'INAIL, iscritta al n. 36 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2

marzo 1977.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Rilevato che il Pretore di Avellino, con ordinanza 26 novembre

1976, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie

professionali), in relazione all'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153

(revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 31;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata dal

Pretore di Avellino, con la ordinanza in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere