Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 140/1983 ECLI:IT:COST:1983:140 Generato dall'IA

Ordinanza 140/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 140/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 140/1983 · Corte costituzionale: la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione delle prestazioni calcolo delle annualità elargizione per giubileo congedo per servizio militare durata della rendita di invalidità proseguimento dell'erogazione delle prestazioni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

1 marzo 1968, n. 151 (Dipendenti dell'INADEL - indennità premio

servizio) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Pretore

di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martini Martino e

l'INADEL, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1982, il Pretore di Arezzo,

nel corso del procedimento civile fra Martini Martino e l'INADEL ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 1 marzo 1968 n. 151 nella parte in cui esclude la corresponsione

dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti dimissionari

dell'Istituto con meno di 25 anni di servizio.

Considerato che nell'ordinanza è contenuta soltanto una

motivazione "per relationem" nella quale mancano adeguati elementi per

la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza

non dà conto degli effettivi termini della operatività della norma

impugnata;

che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la

rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità

dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e

generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle

relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale

deferite alla Corte;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte

(da ultimo, sentenza n. 158 del 1982, ordinanze n. 212 del 1982 e n. 22

del 1983) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione

come sopra sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151, sollevata

in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36 Cost., con ordinanza del

Pretore di Arezzo del 9 febbraio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere