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Ordinanza 131/1983 ECLI:IT:COST:1983:131 Generato dall'IA

Ordinanza 131/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 131/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale per i minorenni di

Regesto Legislator

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art. 552 c.p, art. 24 Cost; Ordinanza 131/1983 · Corte costituzionale: con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale per i minorenni di

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio rettificazione della decisione divieto della reformatio in peius controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 552 c.p
e che, per quanto riguarda l'art. 552 c.p.p.
art. 24 Cost
ritenuta non illegittima, in riferimento all'art. 24 Cost., con la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 538, come

modificato dal d.l. 20 aprile 1974, n. 104 e 552 cod. proc. pen.

(Rettificazione di errori non determinanti annullamento -

Inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione), promosso

con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale per i minorenni di

Napoli nella procedura per incidente di esecuzione proposto nel

procedimento penale a carico di Cozzolino Ciro ed altro, iscritta al n.

647 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza

20 aprile 1978, ha denunciato, in riferimento all'art. 111, secondo

comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 538, terzo

comma (come modificato dal d.l. 20 aprile 1974, n. 104, convertito in

legge 18 giugno 1974, n. 226), e 552 c.p.p., in quanto il loro

combinato disposto non consente all'imputato, nei cui confronti la

Corte di cassazione abbia pronunciato nel merito, di sindacare tale

statuizione anche nei casi di illegittima reformatio in peius;

considerato che, per quanto riguarda l'art. 538, terzo comma,

c.p.p. (modificato dall'art. 1 d.l. 20 aprile 1974, n. 104), la

questione è stata già decisa dalla Corte nel senso della non

fondatezza con la sentenza n. 184 del 19 luglio 1974, richiamata dallo

stesso giudice a quo, senza che vengano proposte nuove argomentazioni

né prospettati profili che non siano già stati esaminati in tale

decisione;

e che, per quanto riguarda l'art. 552 c.p.p. (disposizione già

ritenuta non illegittima, in riferimento all'art. 24 Cost., con la

sentenza n. 136 del 12 luglio 1972), la questione può dirsi anch'essa

risolta dalla sentenza n. 184 del 1974 attraverso l'affermazione del

principio (punto 4 del "Considerato in diritto") secondo cui "le

sentenze contro le quali l'art. 111, secondo comma, Cost. ammette il

ricorso di legittimità sono tutte quelle pronunciate da giudici

ordinari o speciali, purché diversi - ovviamente - da quel giudice al

quale il ricorso è diretto, e cioè dalla Corte di cassazione, che

costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima e suprema

istanza giurisdizionale";

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 538, terzo comma (come modificato dal d.l.

20 aprile 1974, n. 104, convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226), e

552 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma,

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere