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Ordinanza 125/1983 ECLI:IT:COST:1983:125 Generato dall'IA

Ordinanza 125/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 125/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Gaspare Pacia e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avvocato

Regesto Legislator

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art. 134 della Costituzione; Ordinanza 125/1983 · Corte costituzionale: Gaspare Pacia e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avvocato

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 134 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 134 della Costituzione
rapporti fra Stato e Regioni, desumibile dall'art. 134 della

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale

del Friuli-Venezia Giulia con atto notificato il 3 febbraio 1983 e

depositato l'11 febbraio 1983

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del

provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159

(pervenuta alla Regione il 6 dicembre 1982) del Ministero delle

Finanze-Direzione Generale per la finanza locale -; provvedimento con

il quale detto Ministero ha rilevato che l'IGE all'importazione non

andava compresa nella previsione dell'art. 49 n. 5 dello Statuto

speciale di autonomia del Friuli-Venezia Giulia; ha accertato la

conseguente maggiore corresponsione alla detta Regione, sugli importi

sostitutivi dell'IGE (art. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638) e per il

periodo 1973-1982, della somma complessiva di L. 186 miliardi e

438.158.718; ed ha disposto il recupero di detta somma nei confronti

della Regione Friuli-Venezia Giulia; così violando, secondo la

ricorrente, il principio costituzionale del divieto di autotutela nei

rapporti fra Stato e Regioni, desumibile dall'art. 134 della

Costituzione, nonché gli artt. 65 e 29 dello Statuto speciale di

autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'avvocato Generale

dello Stato, atto depositato in data 22 febbraio 1983.

Udito il relatore, prof. Ettore Gallo;

e uditi, altresì per la Regione Friuli-Venezia Giulia l'avv.

Gaspare Pacia e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avvocato

di Stato Giorgio d'Amato;

considerato che non sussiste l'obiettiva impossibilità di

restituzione in pristino qualora il giudizio di merito dovesse

risolversi a favore della ricorrente, né d'altra parte appare

irreparabile il danno che la Regione verrebbe a subire a seguito del

parziale recupero frattanto disposto dal Ministero delle Finanze, posto

che - secondo le dichiarazioni rese a verbale dall'Avvocato dello Stato

in camera di consiglio il recupero è stato programmato dal Ministero

per il corso di un decennio, attraverso una parziale e graduale

compensazione annua con le somme che lo Stato sarà via via per erogare

alla Regione,

che, pertanto, non sussistono le gravi ragioni richieste dall'art.

40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronunzia sul rito e sul merito, respinge la

suindicata domanda incidentale di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere