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Ordinanza 124/1983 ECLI:IT:COST:1983:124 Generato dall'IA

Ordinanza 124/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 124/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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conformità al parere del Consiglio di Stato, I sez., n. 18 del 7 marzo

Regesto Legislator

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Ordinanza 124/1983 · Corte costituzionale: 18 del 7 marzo

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Veneto in persona del

Presidente protempore della Giunta regionale, contro il Presidente del

Consiglio dei Ministri e nei confronti della Regione Trentino-Alto

Adige e della Provincia Autonoma di Trento per l'annullamento, previa

sospensione dell'esecuzione, del d.P.R. 29 maggio 1982 con cui, in

conformità al parere del Consiglio di Stato, I sez., n. 18 del 7 marzo

1980, è stato accolto il ricorso al Capo dello Stato proposto in data

10 agosto 1973 dal Sindaco del Comune di Canazei ai sensi dell'art. 267

del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, stabilendo che il confine sulla

Marmolada tra il Comune di Canazei (provincia di Trento) ed il Comune

di Rocca Pietore (provincia di Belluno) e conseguentemente tra le

Regioni Trentino-Alto Adige e Veneto passa lungo il crinale dell'intero

gruppo dolomitico, con conseguente appartenenza al Comune di Canazei

della porzione di territorio in contestazione comprendente tutta la

parte a nord e a nord-est del massiccio della Marmolada, che racchiude

l'intero ghiacciaio ivi esistente;

visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri, della Regione Trentino-Alto Adige e della

Provincia Autonoma di Trento;

udito il relatore, Giudice costituzionale Alberto Malagugini;

visto l'atto di rinuncia alla sospensione dell'esecuzione del

provvedimento impugnato depositato dalla Regione Veneto in data 12

aprile 1983, nonché la pedissequa adesione a tale rinuncia del

Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Trentino-Alto

Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere