Ordinanza 122/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsospensione dell'esecuzione, della sentenza n. 92 del 18 marzo 1983 del
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 122/1983 · Corte costituzionale: 92 del 18 marzo 1983 del
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
contro
il Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, della sentenza n. 92 del 18 marzo 1983 del
Pretore di Monfalcone.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
udito il relatore Guglielmo Roehrssen;
ritenuto che - il Pretore di Monfalcone ha promosso un giudizio
penale nei confronti del Sindaco-Marocco Mario - e del Presidente
dell'Azienda autonoma di soggiorno di Grado - Gregori
Giovanni-imputandoli del reato di cui all'art. 1161, n. 1, cod. nav.,
entrambi per avere impedito l'uso pubblico del demanio marittimo,
sottoponendo l'intera spiaggia di Grado ed il lido, gestiti in regime
di concessione, a recinzione completa e continua, inibendo qualsiasi
accesso al mare da parte del pubblico; il secondo anche per essersi
sostituito nella gestione di una spiaggia al concessionario senza
l'autorizzazione richiesta dall'art. 46 cod. nav.;
che con sentenza n. 92 del 1982, emessa il 18 marzo 1982, il
Pretore di Monfalcone ha accertato la sussistenza di detti fatti ed ha
ritenuto che essi integrino estremi oggettivi di reato, ma ha
prosciolto gli imputati per carenza "del requisito della coscienza
dell'antigiuridicità" della loro azione;
che in detta sentenza il Pretore di Monfalcone ha affermato:
"Sarà tuttavia attendersi per l'avvenire un diverso atteggiamento
degli imputati e della stessa P. A. concedente, alla quale andrà
opportunamente notificata, per tutte le determinazioni di competenza,
copia della presente sentenza passata in giudicato";
che con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri
il 15 giugno 1982, il Presidente della Giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia, ravvisando nell'affermazione anzidetta una
sostanziale intimidazione a rendere libera la spiaggia di Grado, ha
chiesto la sospensione di tale intimazione e l'annuullamento della
sentenza "nella parte in cui contiene codesta intimazione" dichiarando
"che non spetta al pretore il potere d'impartire prescrizioni sulle
modalità d'uso della spiaggia di Grado";
considerato che la suddetta sentenza 18 marzo 1982 del Pretore di
Monfalcone nella parte in cui contiene la censurata "intimazione" non
è in alcun modo suscettibile di esecuzione e, quindi, di produrre il
danno che costituisce il presupposto della richiesta sospensione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta
l'istanza di sospensione della sentenza n. 92 del 18 marzo 1982,
presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere