Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 122/1983 ECLI:IT:COST:1983:122 Generato dall'IA

Ordinanza 122/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 122/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

sospensione dell'esecuzione, della sentenza n. 92 del 18 marzo 1983 del

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 122/1983 · Corte costituzionale: 92 del 18 marzo 1983 del

Parole chiave

Generato dall'IA
protezione del litorale territorio d'oltremare nozione di amministrazione aggiudicatrice poteri d'ingiunzione del prefetto doveri dell'amministrazione divieto di accedere a un dato territorio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento, previa

sospensione dell'esecuzione, della sentenza n. 92 del 18 marzo 1983 del

Pretore di Monfalcone.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

udito il relatore Guglielmo Roehrssen;

ritenuto che - il Pretore di Monfalcone ha promosso un giudizio

penale nei confronti del Sindaco-Marocco Mario - e del Presidente

dell'Azienda autonoma di soggiorno di Grado - Gregori

Giovanni-imputandoli del reato di cui all'art. 1161, n. 1, cod. nav.,

entrambi per avere impedito l'uso pubblico del demanio marittimo,

sottoponendo l'intera spiaggia di Grado ed il lido, gestiti in regime

di concessione, a recinzione completa e continua, inibendo qualsiasi

accesso al mare da parte del pubblico; il secondo anche per essersi

sostituito nella gestione di una spiaggia al concessionario senza

l'autorizzazione richiesta dall'art. 46 cod. nav.;

che con sentenza n. 92 del 1982, emessa il 18 marzo 1982, il

Pretore di Monfalcone ha accertato la sussistenza di detti fatti ed ha

ritenuto che essi integrino estremi oggettivi di reato, ma ha

prosciolto gli imputati per carenza "del requisito della coscienza

dell'antigiuridicità" della loro azione;

che in detta sentenza il Pretore di Monfalcone ha affermato:

"Sarà tuttavia attendersi per l'avvenire un diverso atteggiamento

degli imputati e della stessa P. A. concedente, alla quale andrà

opportunamente notificata, per tutte le determinazioni di competenza,

copia della presente sentenza passata in giudicato";

che con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri

il 15 giugno 1982, il Presidente della Giunta regionale del

Friuli-Venezia Giulia, ravvisando nell'affermazione anzidetta una

sostanziale intimidazione a rendere libera la spiaggia di Grado, ha

chiesto la sospensione di tale intimazione e l'annuullamento della

sentenza "nella parte in cui contiene codesta intimazione" dichiarando

"che non spetta al pretore il potere d'impartire prescrizioni sulle

modalità d'uso della spiaggia di Grado";

considerato che la suddetta sentenza 18 marzo 1982 del Pretore di

Monfalcone nella parte in cui contiene la censurata "intimazione" non

è in alcun modo suscettibile di esecuzione e, quindi, di produrre il

danno che costituisce il presupposto della richiesta sospensione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta

l'istanza di sospensione della sentenza n. 92 del 18 marzo 1982,

presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere