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Ordinanza 120/1983 ECLI:IT:COST:1983:120 Generato dall'IA

Ordinanza 120/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 120/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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marzo 1983, nonché la pedissequa adesione dell'Avvocatura dello Stato.

Regesto Legislator

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art. 118 della Costituzione; Ordinanza 120/1983 · Corte costituzionale: marzo 1983, nonché la pedissequa adesione dell'Avvocatura dello Stato.

Parole chiave

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art. 118 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 118 della Costituzione
Regione configurata dall'art. 118 della Costituzione e dal d.P.R.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo in persona del

Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto

Predieri

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'annullamento, previa

sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1981, con il quale veniva accolto il ricorso

straordinario al Capo dello Stato dei signori Giovanni e Luigi Pomante

per l'annullamento della delibera del Consiglio Regionale dell'Abruzzo

n. 226/9 del 13 marzo 1975 (approvazione del piano regolatore generale

del Comune di Roseto); in quanto il decreto impugnato, annullando un

atto regionale, avrebbe invaso la competenza amministrativa della

Regione configurata dall'art. 118 della Costituzione e dal d.P.R. n.

616 del 1977 (trasferimento alle Regioni delle funzioni statali).

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito il relatore, Giudice costituzionale Brunetto Bucciarelli

Ducci;

visti l'atto di rinunzia alla sospensione dell'esecuzione del

provvedimento impugnato, depositato dalla Regione Abruzzo in data 29

marzo 1983, nonché la pedissequa adesione dell'Avvocatura dello Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere