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Ordinanza 12/1983 ECLI:IT:COST:1983:12 Generato dall'IA

Ordinanza 12/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 12/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con

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Ordinanza 12/1983 · Corte costituzionale: (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con

Parole chiave

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rendita per fratelli e sorelle tassa d'esenzione dall'obbligo militare affezione nell'assicurazione militare indennità in caso di paternità suddivisione della previdenza professionale prestazioni per superstiti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della

legge 10 agosto 1950, n. 648 (Regolamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968 n. 313

(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con

ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Corte dei conti, sez. V

giurisdizionale, nel ricorso proposto da Pisano Elena, iscritta al n.

134 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Rilevato che la Corte dei conti, Sez. V giurisdizionale, con

ordinanza del 6 giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71 l.10 agosto 1950 n. 648 (Regolamento

delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l.18 marzo 1968 n.

313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) in

riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. in quanto non attribuiscono la

pensione indiretta di guerra ai fratelli e sorelle naturali del

militare o civile scomparso per causa di guerra, costituendo così

un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei fratelli

e sorelle naturali dei dipendenti civili o militari dello Stato, ai

quali l'art. 84 d.P.R 29 dicembre 1973 n. 1092 attribuisce la pensione

di riversibilità.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della

questione è affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento

alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di

specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con

la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e

109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24

novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione

stessa.

Visto l'art. 23 l.11 marzo 1953 n. 87.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 71 l. 10 agosto 1950 n. 648 e 64 l. 18 marzo 1968 n. 313,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. dalla Corte dei conti,

Sez. V giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere