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Ordinanza 119/1983 ECLI:IT:COST:1983:119 Generato dall'IA

Ordinanza 119/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 119/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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finanziarie della Regione Sardegna, nella quasi totalità al tesoro con

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Ordinanza 119/1983 · Corte costituzionale: finanziarie della Regione Sardegna, nella quasi totalità al tesoro con

Parole chiave

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finanze regionali bilancio locale iscrizione in bilancio politica regionale autonomia finanziaria aiuti aventi finalità regionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Sardegna, notificato il 6

ottobre e depositato il 15 ottobre 1981

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa

sospensione dell'esecuzione, del decreto 30 luglio 1981 del Ministro

del Tesoro ("Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli

enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle

modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di

disponibilità").

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito il relatore, giudice costituzionale Livio Paladin; e uditi,

altresì per la Regione Sardegna l'avv. Giuseppe Guarino e, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, il sostituto avvocato generale

dello Stato Paolo Vittoria.

Ritenuto che la Regione Sardegna, con il ricorso indicato in

epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando il decreto 30 luglio

1981 del Ministro del tesoro, emanato in applicazione dell'art. 40

della legge 30 marzo 1981, n. 119; ed ha prodotto contestuale istanza

di sospensione, adducendo che "l'esecuzione dell'atto impugnato in

pendenza di ricorso, darebbe luogo ad evidenti gravi pregiudizi per

l'interesse pubblico, imponendo il trasferimento delle disponibilità

finanziarie della Regione Sardegna, nella quasi totalità al tesoro con

la perdita per la Regione delle entrate relative ai fondi stessi...".

Considerato che, successivamente alla sentenza n. 95 del 1981,

richiamata a sostegno del ricorso in esame, la Corte ha dichiarato non

fondata, con la sentenza n. 162 del 1982, le questioni di legittimità

costituzionale dei commi primo, secondo, quarto, quinto e decimo

dell'art. 40 della citata legge n. 119 del 1981, sollevate - fra

l'altro - dalla Regione Sardegna;

considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme

destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che

si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le

"gravi ragioni" di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato

in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Sardegna, per

la sospensione dell'esecuzione del decreto 30 luglio 1981 del Ministro

del tesoro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere