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Ordinanza 114/1983 ECLI:IT:COST:1983:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., "nella parte in

Regesto Legislator

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art. 160 cod. pen, art. 3 Cost, art. 160 c.p; Ordinanza 114/1983 · Corte costituzionale: 160 cod. pen., "nella parte in

Parole chiave

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rinvio del dibattimento ritardo del ministero pubblico censure procedurali interruzione della prescrizione durata ragionevole del procedimento sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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art. 160 cod. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen.
art. 3 Cost
giugno 1977 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
art. 160 c.p
"atti interruttivi tassativamente previsti dall'art. 160 c.p.";
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen.

(Interruzione del corso della prescrizione) promosso con ordinanza

emessa il 7 giugno 1977 dal Tribunale di Verbania, nel procedimento

penale a carico di Orsi Italo, iscritta al n. 343 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 258 del 21 settembre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Verbania - con ordinanza emessa il 7

giugno 1977 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., "nella parte in

cui non prevede, tra gli atti interruttivi della prescrizione del

reato, la richiesta del P.M. di decreto di citazione a giudizio",

sebbene assimilabile - secondo il giudice a quo - all'ordinanza di

rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore;

e che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione

predetta.

Considerato che il giudice a quo prospetta in sostanza alla Corte

una decisione di accoglimento additivo in materia penale, destinata ad

integrare - come si legge nell'ordinanza di rimessione - la serie degli

"atti interruttivi tassativamente previsti dall'art. 160 c.p.";

e che, per altro, una pronuncia del genere eccede i poteri

spettanti alla Corte medesima, per le ragioni indicate - da ultimo -

nella sentenza n. 71 di quest'anno.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere