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Ordinanza 113/1983 ECLI:IT:COST:1983:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Baquet Lydie ed altra e di Maccioni Giammauro ed altri, rispettivamente

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 35 Cost; Ordinanza 113/1983 · Corte costituzionale: Baquet Lydie ed altra e di Maccioni Giammauro ed altri, rispettivamente

Parole chiave

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lavoro a domicilio divieto di esercizio della professione principio del luogo di lavoro lavoro ausiliare lavoro sottoposto ad autorizzazione attività lucrativa sufficiente al bisogno

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.; che, infatti, il giudice a quo si limita
art. 35 Cost
che, d'altra parte, il richiamo dell'art. 35 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio) promossi con due ordinanze emesse il 16 febbraio 1980 dal

Pretore di Città della Pieve nei procedimenti penali a carico di

Baquet Lydie ed altra e di Maccioni Giammauro ed altri, rispettivamente

iscritte ai nn. 260 e 261 del registro ordinanze 1980 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 4 giugno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Città della Pieve - con due ordinanze,

identicamente motivate, emesse il 16 febbraio 1980 - ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge 18 dicembre

1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in

riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.

nonché dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge stessa, in

riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso

della non fondatezza.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e decisi con unica

ordinanza;

che, in primo luogo, le ordinanze in esame prospettano un vizio

imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla

Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi

promulgato dal Presidente della Repubblica:

dal momento che il secondo avrebbe sostituito la particella "e"

alla particella "o" nella parte finale dell'espressione "utilizzando

materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso

imprenditore", senza però che sul punto vi sia stata una nuova

deliberazione della Camera; che, tuttavia, nel corso dei presenti

giudizi è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858

(intitolata "interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1

della legge 18 dicembre 1973, n. 877..."); e che la Corte si è

pronunciata in materia, con la sentenza n. 152 del 1982:

dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale

concernenti sia la legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt.

70,72 e 73 Cost., sia la sopravvenuta legge n. 858 del 1980, in

riferimento all'art. 25 secondo comma della Costituzione e che, per

tutto questo, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo;

considerato, in secondo luogo, che deve dirsi manifestamente

infondata l'impugnativa dell'art. 13 della predetta legge n. 877, in

riferimento all'art. 3 Cost.; che, infatti, il giudice a quo si limita

a denunciare l'inadeguatezza del trattamento sanzionatorio

rispettivamente previsto per i committenti e per gli intermediari, dal

momento che esso equipara - secondo le ordinanze di rimessione -

"situazioni economicamente socialmente e giuridicamente diverse"; che,

tuttavia, questa Corte si è pronunciata più volte (si vedano - da

ultimo - le sentenze n. 47 e n. 91 del 1979, n. 1 del 1982) nel senso

che la statuizione di un'identica pena per reati diversi non è per

ciò solo lesiva del principio costituzionale di eguaglianza (specie in

un sistema come il nostro, ispirato alla preferenza per pene edittali

determinate fra un minimo ed un massimo, entro i quali il giudice ha la

possibilità di graduare in concreto la sanzione per ciascun reato); e

che, d'altra parte, il richiamo dell'art. 35 Cost. non aggiunge nulla

al richiamo dell'art. 3: ché anzi, sotto questo aspetto

l'inconsistenza della proposta impugnativa si dimostra ancora più

evidente, in quanto il richiesto annullamento dell'art. 13 l. cit.

priverebbe di tutela penale il lavoro a domicilio, nelle ipotesi

previste dal primo e secondo comma dell'articolo stesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, della

legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,

sollevata dal Pretore di Città della Pieve, con le ordinanze indicate

in epigrafe;

2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Città della

Pieve.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere