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Ordinanza 112/1983 ECLI:IT:COST:1983:112 Generato dall'IA

Ordinanza 112/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 112/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (Norme integrative della

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 112/1983 · Corte costituzionale: comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (Norme integrative della

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi parità delle armi arma personale porto abusivo di armi esplosivi e articoli pirotecnici compromettibilità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
l'attitudine a recare offesa alla persona, e in riferimento all'art. 3
art. 3 della Costituzione
110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi), promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Agrigento

in data 27 gennaio 1982, 4 dicembre, 19 ottobre, 1 luglio 1981, 8

gennaio, 3 marzo, 19 aprile e 14 maggio 1982, rispettivamente iscritte

ai nn. 565, 566, 599, 697, 698, 699, 700 e 701 del registro ordinanze

1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 338 e

344 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Agrigento, con le ordinanze in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma,

legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria

compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione

consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di

escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi,

l'attitudine a recare offesa alla persona, e in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità dello stesso art. 2, terzo comma,

nella parte in cui nei "trattamenti normativi sostanziali e

processuali", diversi dalla misura della sanzione, equipara alle armi

comuni da sparo "in senso proprio" gli altri oggetti indicati nella

disposizione impugnata ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e

congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano

censure sostanzialmente identiche;

considerato che la questione di legittimità sollevata con

riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (sulla quale, peraltro,

non incidono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110 del

1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432) è stata già dichiarata

non fondata con sentenza n. 108 del 21 maggio 1982 e manifestamente

infondata con ordinanze n. 232 e n. 238 del 22 dicembre 1982 e n. 58

del 16 marzo 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono

addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art.

3 Cost. si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della

questione senza il minimo cenno alla concreta fattispecie in esame,

cosicché non risulta per quali ragioni ed in quali termini l'identità

dei "trattamenti normativi sostanziali e processuali" tra le armi

comuni da sparo e gli altri oggetti indicati nell'art. 2, terzo comma,

legge n. 110 del 1975 possa avere incidenza nei giudizi a quibus,

restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87;

e che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte

(v., da ultimo, ordinanze n. 20, n. 21, n. 22, n. 23 e n. 24 del 1983),

deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per

assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile

1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile

1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere