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Ordinanza 11/1983 ECLI:IT:COST:1983:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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fanciulli) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore

Regesto Legislator

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Ordinanza 11/1983 · Corte costituzionale: fanciulli) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile durata legale del lavoro lavoro a turni ore di lavoro non effettuate riposo settimanale discriminazione sessuale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela del lavoro delle donne e dei

fanciulli) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore

di La Spezia, nel procedimento penale a carico di Secchi Luciano ed

altra, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18 ottobre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Rilevato che il pretore di La Spezia, con ordinanza del 28 aprile

1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

18 l. 26 aprile 1934 n. 653 (tutela del lavoro delle donne e dei

fanciulli) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., in quanto,

stabilendo in caso di orario superiore alle sei ore un riposo

intermedio di un'ora, presupporrebbe un'inferiorità biologica e

sociale della donna, discriminandola ingiustificatamente nella

partecipazione all'attività lavorativa senza che ricorrano ragioni di

tutela della maternità.

Che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta

chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della questione per omessa

motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e, in subordine, la sua

infondatezza.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della

questione è affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento

alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di

specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con

la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 n. 108 e

109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24

novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione

stessa.

Visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 l. 26 aprile 1934 n. 653 sollevata in riferimento agli

artt. 3 e 37 Cost. dal pretore di La Spezia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere