Ordinanza 101/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdell'art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen, artt. 650 c.p, art. 3 Cost, artt. 650 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 101/1983 · Corte costituzionale: dell'art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)
e degli artt. 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Servizi a
pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) promosso con
ordinanza emessa il 6 luglio 1978 dal Pretore di Finale Ligure, nel
procedimento penale a carico di Melogno Giuseppina, iscritta al n. 485
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 650 c.p., 2 e 4 legge 26 luglio 1965, n. 966, in
riferimento all'art. 3 Cost.
Considerato che il pretore lamenta che le norme censurate prevedono
l'incriminazione soltanto di chi si sia munito del certificato di
prevenzione incendi e lo abbia poi lasciato scadere, ovvero abbia
tenuto un comportamento difforme, e non di chi non abbia mai richiesto
tale certificato, mantenendo lo stesso comportamento;
che, a parte il rilievo secondo cui il pretore non ha valutato se
il comportamento che si assume esente da pena sia invece punibile ai
sensi degli artt. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 27, e unico della
legge 28 marzo 1962, n. 169, questa Corte ha affermato il principio per
cui non può censurarsi una disciplina che ragionevolmente tuteli un
interesse, argomentando che essa non tuteli interessi di uguale valore
o addirittura più rilevanti (sent. n. 168/82).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 legge 26 luglio 1965,
n. 966, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere