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Ordinanza 101/1983 ECLI:IT:COST:1983:101 Generato dall'IA

Ordinanza 101/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 101/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)

Regesto Legislator

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art. 650 cod. pen, artt. 650 c.p, art. 3 Cost, artt. 650 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 101/1983 · Corte costituzionale: dell'art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)

Parole chiave

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inosservanza delle prescrizioni di controllo contributi per le attività di vigilanza requisiti di motivazione inosservanza di prescrizioni d'ordine minaccia non comprovata violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 650 cod. pen
dell'art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)
artt. 650 c.p
disposto degli artt. 650 c.p., 2 e 4 legge 26 luglio 1965, n.
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.
artt. 650 cod. pen
costituzionale degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 legge 26 luglio 1965,
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)

e degli artt. 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Servizi a

pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) promosso con

ordinanza emessa il 6 luglio 1978 dal Pretore di Finale Ligure, nel

procedimento penale a carico di Melogno Giuseppina, iscritta al n. 485

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 650 c.p., 2 e 4 legge 26 luglio 1965, n. 966, in

riferimento all'art. 3 Cost.

Considerato che il pretore lamenta che le norme censurate prevedono

l'incriminazione soltanto di chi si sia munito del certificato di

prevenzione incendi e lo abbia poi lasciato scadere, ovvero abbia

tenuto un comportamento difforme, e non di chi non abbia mai richiesto

tale certificato, mantenendo lo stesso comportamento;

che, a parte il rilievo secondo cui il pretore non ha valutato se

il comportamento che si assume esente da pena sia invece punibile ai

sensi degli artt. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 27, e unico della

legge 28 marzo 1962, n. 169, questa Corte ha affermato il principio per

cui non può censurarsi una disciplina che ragionevolmente tuteli un

interesse, argomentando che essa non tuteli interessi di uguale valore

o addirittura più rilevanti (sent. n. 168/82).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 legge 26 luglio 1965,

n. 966, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere