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Ordinanza 100/1983 ECLI:IT:COST:1983:100 Generato dall'IA

Ordinanza 100/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 100/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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funzionamento della Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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Ordinanza 100/1983 · Corte costituzionale: funzionamento della Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione rinvio del dibattimento procedura pendente sospensione dell'allontanamento abbandono del procedimento diritto a un difensore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30

della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa

il 18 giugno 1979 dal Tribunale di Lucera, nel procedimento penale a

carico di Dotoli Maria, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5

dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30 della legge 11 marzo

1953, n. 87, nella parte in cui non prevedono l'obbligatoria

sospensione di tutti i procedimenti nei quali sia applicabile una norma

già impugnata per sospetta incostituzionalità.

Considerato che la questione viene ritenuta rilevante sotto il

profilo che, qualora il tribunale si ponesse il quesito se sollevare

nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale già

sollevata in altri procedimenti e giungesse ad una conclusione

negativa, porrebbe l'imputato in una condizione deteriore rispetto agli

imputati nei procedimenti sospesi;

che al contrario il giudice a quo non poteva porsi un problema di

costituzionalità della norma che impone la sospensione del giudizio,

quando di tale norma non poteva affermare l'applicabilità, non avendo

delibato la questione di legittimità costituzionale della norma penale

sostanziale la cui violazione era stata contestata dall'imputato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30 legge 11 marzo 1953, n.

87, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere