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Ordinanza 95/1982 ECLI:IT:COST:1982:95 Generato dall'IA

Ordinanza 95/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 95/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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edilizia residenziale), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1981

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 95/1982 · Corte costituzionale: edilizia residenziale), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1981

Parole chiave

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disdetta del contratto di locazione esecuzione protezione del conduttore contro le disdette esperimento di conciliazione sfratto convenzione di risoluzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
dell'esecuzione, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

12 marzo 1981, n. 58 (Conversione in legge del decreto legge 8 gennaio

1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in

materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di

edilizia residenziale), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1981

dal pretore di Napoli sul ricorso proposto da De Luca Irma contro

Martellotta Angelo ed altra, iscritta al n. 652 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del

13 gennaio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1.-In forza di verbale di conciliazione giudiziale,

redatto il 4 luglio 1979 avanti il Pretore di Napoli, sezione VII

civile - Esecuzioni, Martellotta Angelo e Ferrucci Carmela Incoronata

intimarono a De Luca Irma, con atto notificato il 13 marzo 1981,

precetto di rilascio dell'appartamento sito in Napoli, vico Acitilia n.

120/D, piano 5, int. 16 bis, di vani due e mezzo. Avendo l'ufficiale

giudiziario, a seguito di preavviso comunicato il 7 aprile 1981,

provveduto il successivo 24 al primo accesso per l'esecuzione dello

sfratto, rinviato al 1 giugno per difetto di assistenza di forza

pubblica, la De Luca, con atto di opposizione depositato il 5 maggio

1981 nella cancelleria della Pretura di Napoli, chiese in via

preliminare sospendersi lo sfratto e nel merito disporre che la

esecuzione doveva essere sospesa a sensi dell'art. 2 della legge 12

marzo 1981, n. 58;

che: 2. - Con ordinanza emessa il 20 maggio 1981 (notificata il

successivo 22 e comunicata il 9 giugno, pubblicata nella G.U. n. 12 del

13 gennaio 1982 e iscritta al n. 652 R.O. 1981), l'adito Pretore di

Napoli, sezione VII civile, reietta la domanda di sospensione

dell'esecuzione, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3

Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del richiamato art. 2 nella parte in cui, menzionando i

"provvedimenti di rilascio", esclude dalla sospensione le procedure di

sfratto in forza di verbali di conciliazione giudiziale, sul riflesso

che la esclusione contrasterebbe con il principio di eguaglianza, alla

stregua del quale non può, nelle zone terremotate, farsi distinzione

tra tipi di titolo esecutivo;

che: 3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che: 4. - Le ragioni, che, a seguito del sopravvenuto

art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 6 agosto 1981, n. 456

("Nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31

dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo

convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti

di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il

proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio")

hanno indotto questa Corte a restituire, con ord. 56/1982, gli atti al

Pretore di Casoria, che aveva sollevato la stessa questione di

costituzionalità, impongono di adottare identico provvedimento anche

in considerazione del decimo comma, aggiunto, con la legge 25 marzo

1982, n. 94 di conversione, all'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n.

9, a tenor del quale "Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione

degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è

sospesa fino al 31 dicembre 1982".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli, Sezione VII

civile - Esecuzioni, perché provveda a nuovo esame della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n.

58, tenendo conto dei sopravvenuti artt. 2 quinquies, comma terzo,

della legge 6 agosto 1981, n. 456, e 10, ultimo comma, del d.l. 23

gennaio 1982, n. 9 conv., con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n.

94. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRMCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere