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Ordinanza 94/1982 ECLI:IT:COST:1982:94 Generato dall'IA

Ordinanza 94/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 94/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, in riferimento all'art. 11

Regesto Legislator

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art. 11 Cost; Ordinanza 94/1982 · Corte costituzionale: 1239, in riferimento all'art. 11

Parole chiave

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norme sulla concorrenza mercati agricoli norme di commercializzazione mercato interno - Principi diritto del consumatore legislazione applicabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 11 Cost
1239, in riferimento all'art. 11
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 30

dicembre 1970, n. 1239 (Comunità europea - tabella dei diritti per la

visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello

Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1980 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra la S.p.a. Wuber e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 759 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del

24 dicembre 1980;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra la S.n.c. Sudfish e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 587 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del

23 dicembre 1981;

3) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Paonessa Cesare e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 588 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del

23 dicembre 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, il tribunale di Genova

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, in riferimento all'art. 11

Cost., per presunta violazione degli artt. 9, 12, 13 e 35 del Trattato

di Roma, nonché del Regolamento CEE 27 giugno 1968, n. 827;

che la stessa questione è sollevata con due ordinanze di identico

contenuto dal tribunale di Milano, per presunta violazione dei

Regolamenti CEE 20 ottobre 1970, n. 2142, e 19 gennaio 1976, n. 100;

Considerato che data l'identità della questione prospettata i

giudizi promossi con gli anzidetti provvedimenti di rimessione possono

essere riuniti e congiuntamente decisi;

Considerato che la Corte ha con precedenti pronunzie (n. 176 e

177/1981) dichiarato inammissibile la questione, dovendosi ritenere la

norma istitutiva del diritto di visita sanitaria, che ne forma oggetto,

caducata, fin dall'entrata in vigore della legge, nella quale essa è

contenuta: e ciò sia per la sopravvenienza della disposizione

abrogante, espressamente posta nell'art. 1 della legge 14 novembre

1977, n. 889, sia con specifico riguardo al caso prospettato dal

tribunale di Milano - per l'effetto ablatorio, connesso con l'entrata

in vigore del Regolamento CEE n. 100/76: effetto retroattivo, nella

specie, dal momento che detto Regolamento conferma, nel proprio ambito

di applicazione, il divieto del dazio doganale, già stabilito nella

previgente disciplina comunitaria del settore, con la quale la

censurata disposizione di legge risulta confliggere;

che la Corte non ravvisa nella specie ragioni per discostarsi dalle

decisioni in precedenza adottate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n.

1239, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art.

11 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE

ROSSANOANTONINO DE STEFANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere