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Ordinanza 85/1982 ECLI:IT:COST:1982:85 Generato dall'IA

Ordinanza 85/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 85/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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speciale per l'assicurazione obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 85/1982 · Corte costituzionale: speciale per l'assicurazione obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli

Parole chiave

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cumulo delle pensioni suddivisione della previdenza professionale priorità dell'integrazione sulla rendita rendita complementare cumulo di prestazioni d'assicurazione deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1981 viene sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

2, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli

artigiani e loro familiari), dell'art. 2, comma 2 lett. a) della legge

12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e dell'art. 23 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Ravanelli Arturo e l'INPS, iscritta al

n. 112 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 123 del 6 maggio 1981;

2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 dal Pretore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Picciola Valerio ed altra e l'INPS,

iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza iscritta al n. 112 registro ordinanze

1981 viene sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge n. 1339 del 1962, nella parte in cui

esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta

erogata dalla Gestione speciale artigiani per chi sia già titolare di

altra pensione a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia

superato il trattamento minimo garantito;

che con l'ordinanza iscritta al n. 158 reg. ord. 1981 viene

sollevata, in riferimento allo stesso art. 3 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2,

secondo comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge

30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui escludono il diritto

all'integrazione al minimo della pensione di invalidità a carico

dell'INPS per chi sia già titolare di pensione diretta della Cassa di

previdenza dipendenti enti locali, sempre qualora per effetto del

cumulo sia superato il trattamento minimo.

Considerato che le medesime questioni sono state già prospettate

alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 34 del 1981,

riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale degli impugnati artt. 1, secondo comma, legge 12 agosto

1962, n. 1339, e 2, secondo comma, lett. a) legge 12 agosto 1962, n.

1338;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati ulteriori

profili né addotti nuovi argomenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962,

n. 1339, e degli artt. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto

1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - già decise

con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere