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Ordinanza 76/1982 ECLI:IT:COST:1982:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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statale di Roma ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1979

Regesto Legislator

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Ordinanza 76/1982 · Corte costituzionale: 15 del registro ordinanze 1979

Parole chiave

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spese di missione, di trasporto e di alloggio diritto ecclesiastico protestante regolamento della fondazione retrocessione di beni ecclesiastici concordato stragiudiziale diritto canonico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 novembre

1972, n. 771 (Istituzione della II Università statale di Roma)

promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti dalla

Congregazione "Missionari servi dei poveri", Boccone del povero ed

altri, contro il Comitato tecnico amministrativo della II Università

statale di Roma ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21

marzo 1979.

Visto l'atto di costituzione della Congregazione "Missionari servi

dei poveri", Boccone del povero;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avv. Giuseppe Sammartino per la Congregazione "Missionari

servi dei poveri", Boccone del povero.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel

corso di un procedimento vertente sui ricorsi riuniti proposti dalla

Congregazione "Missionari servi dei poveri" e altri contro il Comitato

tecnico amministrativo della II Università Statale di Roma, ha

sollevato, con ordinanza del 14 giugno 1978, questione incidentale di

legittimità costituzionale della legge 22 novembre 1972 n. 771

(Istituzione della II Università Statale di Roma), in riferimento

all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non

contiene i programmi dell'opera da realizzare e i termini entro i quali

l'opera stessa e le conseguenti espropriazioni devono avere inizio e

compimento, per il dubbio che tale omissione violi il principio

dell'attualità ed effettività dei motivi di interesse generale che

giustificano il sacrificio della proprietà privata.

Ritenuto che successivamente alla ordinanza di rimessione è

sopravvenuta la legge 3 aprile 1979, n. 122, la quale afferma nell'art.

4, secondo comma, che "ferma restando la dichiarazione di pubblica

utilità di cui agli artt. 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre

1977, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per

l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla

data di entrata in vigore della presente legge";

Considerato che tale nuova disposizione costituisce jus

superveniens e che è quindi necessario che il giudice a quo proceda ad

una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione di

legittimità costituzionale alla luce della normativa introdotta con la

citata legge n. 122 del 1979.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere