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Sentenza 72/1982 ECLI:IT:COST:1982:72 Generato dall'IA

Sentenza 72/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 72/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli

Regesto Legislator

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art. 53 Cost; Sentenza 72/1982 · Corte costituzionale: secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare valore fiscale imposta immobiliare imposta reale valore ufficiale imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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art. 53 Cost
all'art. 53, primo comma, della Costituzione - questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli

immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1980 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, sul ricorso

proposto da Del Re Lucia, iscritta al n. 825 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del

28 gennaio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

:

Mediante un'ordinanza emessa il 10 giugno 1980, la Commissione

tributaria di primo grado di Pordenone ha sollevato - in riferimento

all'art. 53, primo comma, della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642, "per la parte in cui prevede che si assumano

quali valori iniziale e finale i valori venali determinati secondo le

norme relative all'Imposta di Registro".

Il giudice a quo deduce in tal senso che il dettato costituzionale

e la stessa ratio dell'INVIM verrebbero "sovvertiti", là dove si

faccia gravare l'imposta sul venditore che in effetti non abbia

realizzato il plusvalore dell'immobile - come si sarebbe verificato nel

caso in esame - esentando invece il compratore dal pagamento

dell'imposta medesima, pur quando il prezzo della vendita risulti di

gran lunga inferiore al valore venale di mercato.

Nel presente giudizio non vi sono state costituzioni di parti e non

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Con la sentenza n. 126 del 1979 la Corte ha dichiarato - fra

l'altro - non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art.

53 Cost.; ma tale pronuncia aveva per oggetto una censura diversa da

quella che ora si pone all'esame della Corte stessa.

L'ordinanza di rimessione non impugna, infatti, l'art. 6 del d.P.R.

n. 642 (rectius: n. 643) del 1972, argomentando che l'imposta sul

plusvalore degli immobili non dovrebbe tener conto dell'inflazione

monetaria; bensì ritiene illegittimo il secondo comma del citato

articolo, in quanto il legislatore non ha distintamente previsto e

regolato l'ipotesi che il plusvalore non sia stato realizzato da parte

del soggetto passivo del tributo: nel qual caso sarebbe lesivo del

principio di capacità contributiva il fatto che l'INVIM venga posto a

carico del venditore (anziché dell'acquirente).

Tuttavia, la questione è palesemente infondata. Va infatti

ricordato che la base imponibile dell'INVIM, se non il presupposto del

tributo stesso, consiste nell'incremento di valore dell'immobile

considerato, che si produca nel periodo intercorrente fra le due date

indicate dall'art. 6, primo comma del d.P.R. n. 643; sicché l'imposta

è dovuta non tanto a causa, quanto "all'atto dell'alienazione a titolo

oneroso", come, espressamente precisa l'art. 2 del predetto decreto,

nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688. E

tale incremento di valori immobili, oggettivamente assunto, rappresenta

di per sé "sicuro indice di capacità contributiva", come la Corte ha

rilevato nella sentenza n. 126 del 1979.

Sarebbe del resto incongruo, ed anzi determinerebbe discrasie ben

più sensibili di quella denunciata, pretendere che l'intero incremento

di valore (o una frazione di esso) non venga gravato da nessuna

imposta, nell'eventualità - per altro difficile da dimostrare - che

l'alienazione sia stata effettuata contro il corrispettivo di un prezzo

inferiore al valore venale. Ma precisamente questa risulterebbe la

conseguenza dell'accoglimento dell'impugnativa, quale essa è stata

proposta nell'ordinanza in esame.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in

riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA

- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere