Ordinanza 66/1982 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAliquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 66/1982 · Corte costituzionale: liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, u.c.,
della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e la
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promosso con
ordinanza emessa il 12 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Silvestri Nicolò ed
altra, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 18 novembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Michele Rossano;
Ritenuto che la Commissione tributaria di 1 grado di Termini
Imerese, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha proposto, in
riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ultimo, legge 12
novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle
imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre
disposizioni in materia tributaria);
Rilevato che la medesima questione fu proposta - in riferimento
agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione - da Commissioni
tributarie di 1 grado e 2 grado nel corso di quaranta procedimenti
promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella
liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire
36.000, prevista dall'art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di
lavoro dipendente di importo annuo non superiore a L. 4.000.000;
Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo,
e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendoli ritenuti in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale - sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe -
concernente l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del
1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere