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Ordinanza 66/1982 ECLI:IT:COST:1982:66 Generato dall'IA

Ordinanza 66/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 66/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 66/1982 · Corte costituzionale: liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire

Parole chiave

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deduzione dal reddito reddito da attività lucrativa dipendente deduzione per affitto nelle prestazioni complementari trattenuta prorata di detrazione reddito del coniuge

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, u.c.,

della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e la

riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promosso con

ordinanza emessa il 12 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Silvestri Nicolò ed

altra, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 18 novembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Michele Rossano;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1 grado di Termini

Imerese, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha proposto, in

riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ultimo, legge 12

novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle

imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre

disposizioni in materia tributaria);

Rilevato che la medesima questione fu proposta - in riferimento

agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione - da Commissioni

tributarie di 1 grado e 2 grado nel corso di quaranta procedimenti

promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella

liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire

36.000, prevista dall'art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di

lavoro dipendente di importo annuo non superiore a L. 4.000.000;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo,

e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendoli ritenuti in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe -

concernente l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del

1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere