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Ordinanza 6/1982 ECLI:IT:COST:1982:6 Generato dall'IA

Ordinanza 6/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 6/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 41 della Costituzione; Ordinanza 6/1982 · Corte costituzionale: 1, 8 e 9

Parole chiave

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aiuto per lungo tempo proseguimento dell'erogazione delle prestazioni assegno per il periodo d'introduzione congedo per servizio militare sospensione del diritto all'indennità prestazioni temporanee

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione analoga a
art. 41 della Costituzione
violano l'art. 41 della Costituzione, giacché questo legittima norme
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)

promossi con ordinanze emesse il 17 e il 10 novembre 1980 dal Pretore

di La Spezia, nei procedimenti civili vertenti tra Brignolo Tiziana,

Valle Miranda e la Soc.p.a. "O.T.O. Melara" rispettivamente iscritte ai

nn. 3 e 4 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che con le ordinanze citate in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della

legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private"), "nella parte in cui comprendono per la durata di tutta la

vita, tra i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli

orfani dei caduti in guerra o degli assimilati a questi";

considerato che la normativa impugnata fissa il limite di età per

l'assunzione obbligatoria al compimento del 55 anno di età e questa

Corte ha già dichiarato non fondata, con la sentenza n. 104 del 1981,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione analoga a

quella sollevata con le ordinanze citate in epigrafe;

considerato, per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art.

41 della Costituzione, che questa Corte ha già affermato (sentenze n.

55 del 1961 e n. 38 del 1960) che le norme le quali prevedono

l'assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti non

violano l'art. 41 della Costituzione, giacché questo legittima norme

"protettive del benessere sociale e restrittive della privata

iniziativa" quali quelle sull'assunzione obbligatoria;

ritenuto, pertanto, che appare evidente che le norme impugnate non

contrastano neppure con l'art. 41 della Costituzione;

ritenuto che, sotto entrambi i citati profili, non sono stati

addotti argomenti nuovi;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482

("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private"), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere