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Ordinanza 48/1982 ECLI:IT:COST:1982:48 Generato dall'IA

Ordinanza 48/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 48/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3

Regesto Legislator

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Ordinanza 48/1982 · Corte costituzionale: lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3

Parole chiave

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rendita d'invalidità della previdenza professionale indennità giornaliere di malattia incapacità di lavoro affezione nell'assicurazione militare assicurazione infortuni sul lavoro indennità per lavoro ridotto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma

primo, punto A, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3

marzo 1981 dal Pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra

Clori Danilo e l'INAIL, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1981

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 26

agosto 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza del Pretore di Macerata indicata in

epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27

dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della

corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado

minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come

previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.

Considerato che la medesima questione è stata già decisa da

questa Corte, successivamente all'emanazione della ordinanza di

rimessione con sentenza n. 64 del 2 aprile 1981, depositata in

cancelleria il 15 aprile successivo, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780)

nella parte impugnata, e con le ordinanze nn. 124 e 157,

rispettivamente del 23 giugno e del 15 luglio 1981, che hanno

conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione

stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) -

già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata,

con sentenza n. 64 del 1981 sollevata dal Pretore di Macerata con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere