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Ordinanza 47/1982 ECLI:IT:COST:1982:47 Generato dall'IA

Ordinanza 47/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 47/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 30 Cost; Ordinanza 47/1982 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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autorità parentale controllo delle nascite bisogni medici del minore aborto condizione giuridica del minorenne messa in pericolo del figlio

Disposizioni normative citate

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art. 30 Cost
dell'art. 30 Cost.: si assume invero nell'ordinanza di rinvio che -
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8,

11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194

(Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza emessa il 16

novembre 1979 dal Giudice tutelare di lvrea, sull'istanza proposta da

Alongi Enrico nell'interesse di Orlando Santina, iscritta al n. 1012

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di lvrea, con ordinanza emessa il 16

novembre 1979, quale Giudice tutelare investito della richiesta di

autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, presentata

da una gestante minore degli anni 18, ai sensi dell'art. 12, legge 22

maggio 1978, n. 194, denuncia tale disposizione di legge come lesiva

dell'art. 30 Cost.: si assume invero nell'ordinanza di rinvio che -

potendo la gestante ottenere il provvedimento che l'autorizza a

decidere l'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza

che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà del minore - ne

risulta lesa la sfera dei diritti e dei doveri costituzionalmente

garantiti ai genitori in virtù del suddetto precetto;

che il giudice a quo censura altresì gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11,

12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, della citata legge n. 194, in

riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo comma, 29, 30, 31

e 32 Cost.;

considerato che la questione prospettata con riguardo all'art. 12

per asserita violazione dell'art. 30 Cost. è stata già dichiarata

infondata con sentenza n. 109/81, nei sensi della relativa motivazione,

e che la Corte non ravvisa ragioni per dover modificare la propria

giurisprudenza;

considerato che, quanto all'incidente di costituzionalità promosso

per le altre disposizioni della legge n. 194, il Pretore di Ivrea si è

limitato ad un inconferente richiamo delle relazioni svolte dalle

Commissioni parlamentari con riguardo al disegno della legge in esame:

nelle quali si dibatte il disposto dell'art. 12, ma non vengono per

alcun verso considerati i problemi di legittimità costituzionale

connessi con le rimanenti norme censurate; il che comunque non basta a

soddisfare l'onere dell'indagine delibatoria che al giudice a quo è

demandata in ordine alla rilevanza delle questioni proposte in questa

sede.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.

194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 30

Cost.;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e

22 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo

comma, 29, 30, 31 e 32 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere