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Ordinanza 35/1982 ECLI:IT:COST:1982:35 Generato dall'IA

Ordinanza 35/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 35/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ermelinda ed altri e Di Martino Maria Giovanna, iscritta al n. 479 del

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Ordinanza 35/1982 · Corte costituzionale: 479 del

Parole chiave

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successione legittima donazione a causa di morte indegnità a succedere controversie patrimoniali valore nominale dissipazione dei beni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 751 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1980 dal

tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Rosanova

Ermelinda ed altri e Di Martino Maria Giovanna, iscritta al n. 479 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 256 del 17 settembre 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 7

gennaio 1980, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento

agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell'art. 751 del codice civile,

nella parte in cui prevede che all'apertura della successione il

coerede donatario di somme di danaro conferisca una somma nominalmente

uguale a quella ricevuta.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 107 del 1981 e che non vengono

addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla

precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 751 del codice civile sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal tribunale di

Napoli con l'ordinanza in epigrafe, e già dichiarata infondata con

sentenza n. 107 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere