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Ordinanza 34/1982 ECLI:IT:COST:1982:34 Generato dall'IA

Ordinanza 34/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 34/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Santarelli di Forlì e il Comune di Forlì e tra l'Istituto S. Giuseppe

Regesto Legislator

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Ordinanza 34/1982 · Corte costituzionale: Giuseppe

Parole chiave

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comune di assistenza trasferimento interistituzionale trasferimento di funzione delega di potere decisioni di riassegnazione o trasferimento usurpazione di funzioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma

quinto, d.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 1 della legge 17 luglio

1890, n. 6972, promossi con ordinanze emesse il 12 gennaio 1981 dal

tribunale di Forlì nei procedimenti civili vertenti tra l'Istituto

Santarelli di Forlì e il Comune di Forlì e tra l'Istituto S. Giuseppe

e il Comune di Meldola, iscritte ai nn. 124 e 125 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 151 del 3 giugno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il tribunale di Forlì, con ordinanze emesse il 12

gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a)

in riferimento agli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38 della

Costituzione, dell'art. 25, comma quinto, d.P.R. n. 616 del 1977 in

quanto, col trasferire ai Comuni le funzioni, il personale e i beni

delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

infraregionali, avrebbe ecceduto dalla delega conferita al Governo con

legge n. 382 del 1975; b) in riferimento all'art. 38, ultimo comma, a

Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, in

quanto, nell'ipotesi di reiezione della questione sub a), qualificando

come enti pubblici tutte le istituzioni assistenziali, sottrarrebbe le

stesse alla tutela predisposta nel senso che l'assistenza privata è

libera.

Considerato che, con sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte, è

già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25,

comma quinto, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme Integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, comma

primo, 117, 118 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe

indicate - dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 173 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere