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Ordinanza 264/1982 ECLI:IT:COST:1982:264 Generato dall'IA

Ordinanza 264/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 264/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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Ordinanza 264/1982 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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opposizione tardiva procedura di ricupero d'imposta allegazioni insufficientemente motivate tempestività tributaria ammende per infrazione procedurale difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma

secondo, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione

della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza

emessa il 3 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Monza, sul ricorso proposto da Giannini Giulio, iscritta al n. 340

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Monza, con

ord. 3 novembre 1981, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 comma secondo, p.p. d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 636, in riferimento agli artt. 13 comma primo, 24 comma primo e 3

comma primo Cost., nella parte in cui dispone l'improcedibilità del

ricorso quando non ne sia stata allegata copia,

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che la questione

sia dichiarata infondata.

Considerato, però, che, sotto la stessa data dell'ordinanza di

rimessione, è sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il cui

art. 8 ha integralmente sostituito il denunciato art. 17 del precedente

Decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma concernente la

lamentata improcedibilità,

che conseguentemente gli atti devono essere restituiti al giudice a

quo affinché riesamini la rilevanza alla luce della citata nuova

normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Monza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere