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Ordinanza 263/1982 ECLI:IT:COST:1982:263 Generato dall'IA

Ordinanza 263/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 263/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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primo, e 38, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione

Regesto Legislator

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Ordinanza 263/1982 · Corte costituzionale: 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione

Parole chiave

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credito di restituzione statale assistenza amministrativa fiscale diritti del contribuente contenzioso tributario differimento dell'imposizione perequazione finanziaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, comma

primo, e 38, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione

della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza

emessa il 6 aprile 1981 dalla Commissione Tributaria di secondo grado

di Ferrara, sul ricorso proposto dall'Ufficio II.DD. di Cento contro

Eredi di Govoni Arrigo e Mario, iscritta al n. 345 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 269 del 29 settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Ferrara,

con ord. 6 aprile 1981, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 22 comma primo e 38 comma terzo d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella

parte in cui prevedono per il contribuente e per l'Amm.ne Finanziaria

termini diversi per l'impugnazione delle decisioni, e in particolare un

termine sostanzialmente maggiore per l'Amministrazione.

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, la restituzione

degli atti al giudice a quo per jus superveniens.

Considerato che effettivamente è sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre

1981, n. 739 che ha modificato l'art. 22 denunziato, e addirittura

integralmente sostituito, mediante l'art. 25, il pure denunziato art.

38 del precedente decreto,

che s'impone conseguentemente da parte dello stesso giudice a quo

il riesame dell'intera situazione in relazione alle sostanziali

innovazioni che il legislatore ha apportato sul punto,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

secondo grado di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere