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Ordinanza 262/1982 ECLI:IT:COST:1982:262 Generato dall'IA

Ordinanza 262/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 262/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 262/1982 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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difetto di legittimazione violazione di norme di protezione potere regolamentare ambito d'applicazione ratione materiae dei regolamenti declinatoria di competenza autorizzazione eccezionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., con ord.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed

interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina

dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi)

promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dal Pretore di Chiusa,

nel procedimento penale a carico di Ciotti Massimo, iscritta al n. 432

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 208 del 30 luglio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione è assolutamente carente di

qualsiasi nferimento alla fattispecie concreta,

che solo il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato

intervento tramite l'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto

declaratoria d'infondatezza.

Considerato peraltro che, giusta la consolidata giurisprudenza di

questa Corte (Vedi recentemente sent. 29/82, 158/ 82 e ord. 203/82),

la carenza sopra rilevata lascia insoddisfatta la prescrizione di cui

all'art. 23 secondo comma, della L. 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui

l'Autorità che solleva questione di legittimità costituzionale deve

riferire, nella stessa ordinanza di rimessione, i termini e i motivi

della questione,

che conseguentemente s'impone declaratoria di manifesta

inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369

sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., con ord. 18 aprile 1980 dal

Pretore di Chiusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere