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Ordinanza 261/1982 ECLI:IT:COST:1982:261 Generato dall'IA

Ordinanza 261/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 261/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Corvisieri Silverio, iscritta al n. 643

Regesto Legislator

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art. 57 cod. pen, art. 3 Cost, artt. 57 c.p, artt. 57 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 261/1982 · Corte costituzionale: 643

Parole chiave

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doveri del ministero pubblico punibilità dei mass media omissione del ministero pubblico imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico poteri e compiti di vigilanza responsabilità del funzionario

Disposizioni normative citate

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art. 57 cod. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen.
art. 3 Cost
ha denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., gli artt.
artt. 57 c.p
3 Cost., gli artt. 57 c.p.
artt. 57 cod. pen
costituzionale degli artt. 57 cod. pen.
art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen.

(Reati commessi col mezzo della stampa periodica) e dell'art. 3 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con

ordinanza emessa il 3 maggio 1976 dal Tribunale di Milano, nel

procedimento penale a carico di Corvisieri Silverio, iscritta al n. 643

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 3 maggio 1976,

ha denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 57 c.p. e 3

della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a

quo, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza

n. 198 del 18 novembre 1982;

che non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 57 cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948 n.

47, sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Milano del 3 maggio 1976

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere