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Ordinanza 259/1982 ECLI:IT:COST:1982:259 Generato dall'IA

Ordinanza 259/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 259/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disposto per la stessa cerchia delle minorenni: nell'ambito della quale

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 259/1982 · Corte costituzionale: disposto per la stessa cerchia delle minorenni: nell'ambito della quale

Parole chiave

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controllo delle nascite età minore aborto bisogni medici del minore privazione dell'autorità parentale messa in pericolo del figlio

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che il vigente regime
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12,

comma secondo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione

volontaria della gravidanza) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo

1980 e il 9 gennaio 1981 dal Giudice tutelare di Torino sulle istanze

proposte da Santoro Pierfranca e da Borelli Rosa, rispettivamente

iscritte al n. 186 del registro ordinanze 1980 e al n. 96 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 82 del 24 marzo 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1980 il Giudice

tutelare di Torino, nel corso del procedimento previsto dall'art. 12

della legge 22 maggio 1978, n. 194, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della testé citata disposizione di legge,

in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che il vigente regime

dell'interruzione della gravidanza discrimina ingiustificatamente il

trattamento della gestante minorenne rispetto a quello di cui gode la

donna maggiore di età: infatti, si osserva - dal giudice a quo - la

decisione di abortire è liberamente adottata dalla maggiorenne, ed è

invece soggetta a limiti e controlli, se si tratta di una minore degli

anni diciotto, dovendo la volontà della gestante essere qui integrata

da chi esercita la potestà, o dal Giudice tutelare, secondo i casi;

che la lesione dell'art. 3 Cost. è prospettata anche sotto il

riflesso della diseguaglianza, irrazionalmente introdotta nel regime,

disposto per la stessa cerchia delle minorenni: nell'ambito della quale

le gestanti che contemplino, versando in identiche circostanze, di

interrompere la gravidanza, potrebbero conseguire tale risultato,

oppure no, in funzione di un dato estraneo alla loro determinazione, e

cioè dell'attitudine morale o religiosa, nei confronti dell'aborto, di

chi debba integrare la volontà dell'interessata;

ritenuto che identica questione è sollevata dal Giudice tutelare

di Torino con l'ordinanza emessa il 9 gennaio 1981;

considerato che i giudizi promossi con le anzidette ordinanze

vanno, data l'identità della questione, riuniti e congiuntamente

decisi;

che la Corte ha in altra pronunzia (109/81) già dichiarato

l'infondatezza della questione ora prospettata al suo esame e non

ravvisa nella specie alcuna ragione per modificare la decisione in

precedenza adottata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,

n. 194, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art.

3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere