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Ordinanza 258/1982 ECLI:IT:COST:1982:258 Generato dall'IA

Ordinanza 258/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 258/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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143 ter del codice civile nella parte in cui prevedono che la cittadina

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 2 della Costituzione, art. 22 della Costituzione; Ordinanza 258/1982 · Corte costituzionale: 143 ter del codice civile nella parte in cui prevedono che la cittadina

Parole chiave

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acquisto della cittadinanza matrimonio fittizio cittadinanza preponderante coniuge straniero quadro normativo sugli stranieri diritto alla naturalizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, in relazione all'art. 3
art. 2 della Costituzione
ledere i diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 della
art. 22 della Costituzione
che la norma in esame pare anche contrastare con l'art. 22 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma

secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Acquisizione della

cittadinanza italiana) e dell'art. 143 ter. cod. civ. (cittadinanza

della moglie) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dal

Tribunale di Grosseto sul ricorso proposto da Rosasco Elisa, iscritta

al n. 167 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977.

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa il 17

febbraio 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e

143 ter del codice civile nella parte in cui prevedono che la cittadina

straniera che sposi un cittadino italiano non possa rinunziare alla

cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, in relazione all'art. 3

della Costituzione, sia perché pone la moglie in condizione di

inferiorità rispetto al marito, obbligandola ad assumere la stessa

cittadinanza senza o anche contro la sua volontà, non essendole

concesso di rinunciarvi, sia perché crea una disparità di trattamento

con la cittadina italiana, sposa di straniero, che invece può

rinunziare alla cittadinanza italiana.

Considerato che pregiudiziale all'esame della questione sollevata

dal Tribunale è la verifica della legittimità costituzionale del

principio della juris communicatio per matrimonio;

che non è manifestamente infondato il dubbio che l'art. 10,

secondo comma, della legge n. 555 del 1912 contrasti con gli artt. 3 e

29 della Costituzione, sia per la condizione di inferiorità in cui

pone la moglie rispetto al marito, sia per la disparità che ingenera

tra cittadino e cittadina stranieri, acquisendo solo quest'ultima per

matrimonio la cittadinanza italiana (cfr. sent. n. 87 del 1975);

che tale condizione di inferiorità nell'ambito familiare sembra

ledere i diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 della

Costituzione (cfr. sent. n. 181/1976);

che la norma in esame pare anche contrastare con l'art. 22 della

Costituzione, laddove quest'ultimo esclude automatismi nell'acquisto a

titolo non originario della cittadinanza italiana;

che, ove fosse accolta la questione così sollevata, rilevante e

non manifestamente infondata sarebbe pure la questione di

costituzionalità dell'art. 4, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555,

nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere

concessa anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con

cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, per la disparità di trattamento tra straniero e

straniera e tra marito e moglie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge

13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna

straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la

cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2, 3, 22 e 29 della

Costituzione;

2) dichiara, nell'ipotesi di accoglimento della prima questione

sollevata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 3, della stessa legge,

nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere

concessa, alle stesse condizioni stabilite nei riguardi del cittadino

straniero, anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con

cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione;

ordina la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza

iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1977;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso

in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere