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Ordinanza 252/1982 ECLI:IT:COST:1982:252 Generato dall'IA

Ordinanza 252/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 252/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal giudice istruttore

Regesto Legislator

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Ordinanza 252/1982 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal giudice istruttore

Parole chiave

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pena sproporzionata aggravamento della pena maggiore età penale infrazione privilegiata promovimento della prostituzione reati contro l'integrità sessuale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2,

della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione

della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione

altrui) in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39,

promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal giudice istruttore

del tribunale di Grosseto, nel procedimento penale a carico di Bindi

Lorenza, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice

istruttore presso il tribunale di Grosseto ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della

legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 1 della legge 8

marzo 1975, n. 39, nella parte in cui è previsto il raddoppio della

pena stabilita per le ipotesi specificate nell'art. 3 della citata

legge n. 75 del 1958 anche ove il fatto sia commesso nei confronti di

persona maggiore degli anni diciotto, ma minore degli anni ventuno,

assumendosi che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e

25 della Costituzione, in quanto punirebbe con la stessa pena fatti

commessi nei confronti di persona inferma o minorata e nei confronti di

persona maggiorenne e perciò capace (siccome ritenuta tale dalla

legge);

considerato che identica questione è già stata esaminata dalla

Corte e ritenuta infondata con la sentenza n. 205 del 1982;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o comunque

tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75,

in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata dal

giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto e di cui in

epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere