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Ordinanza 251/1982 ECLI:IT:COST:1982:251 Generato dall'IA

Ordinanza 251/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 251/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176 (affitto dei

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 251/1982 · Corte costituzionale: 176 (affitto dei

Parole chiave

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diritti economici uguaglianza nell'illegalità proseguimento dell'erogazione delle prestazioni costituzionalità divieto di pagamento diritti costituzionali specifici

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
153/77 ed all'art. 136 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176 (affitto dei

fondi rustici), anche in relazione all'art. unico della legge 23

novembre 1979, n. 595, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 giugno 1978 dal Tribunale di Vigevano -

Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Damovi Sandro e

Tempella Antonio, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17

gennaio 1979;

2) ordinanza emessa il 26 maggio 1978 dal Tribunale di Torino -

Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Mosso Maria ed altri

e Valenza Giuseppe, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17

gennaio 1979;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di

Caltanissetta - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra

Malaponti Biagio ed altro e Musarra Salvatore ed altro, iscritta al n.

41 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980;

4) ordinanza emessa il 20 gennaio 1982 dal Tribunale di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Pellegrino Pasquale e D'Apice

Pasquale, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982;

5) ordinanza emessa il 24 marzo 1982 dalla Corte d'appello di

Napoli - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Spiezia

Antonio e Sorgente Filippo - iscritta al n. 409 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del

6 ottobre 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della

legge 10 maggio 1978, n. 176, anche in relazione all'art. unico della

legge 23 novembre 1979, n. 595, in riferimento a quanto ritenuto dalla

Corte costituzionale con sentenza n. 153/77 ed all'art. 136 della

Costituzione;

considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è

entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui normativa

rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni

proposte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché

procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni prospettate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere