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Ordinanza 250/1982 ECLI:IT:COST:1982:250 Generato dall'IA

Ordinanza 250/1982 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 250/1982
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave

Regesto Legislator

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Ordinanza 250/1982 · Corte costituzionale: n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave

Parole chiave

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bene espropriato espropriazione preventiva rinuncia all'espropriazione non attribuzione a una zona zona di ville restrizione di diritto pubblico della proprietà
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5,

ultimo comma, 16 e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975,

n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave

e torbiere) promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1978 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto

da Revelin Giuseppe contro la Regione Veneto, iscritta al n. 251 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 241 dell'1 settembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il giudice

relatore Leopoldo Elia

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

con ordinanza emessa il 5 luglio 1978, pervenuta a questa Corte il 30

marzo 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 della legge Regione Veneto 17 aprile

1975, n. 36, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 7 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 della legge

Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, sollevata dal TAR Veneto con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 42 e 117 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere